Quando si richiede un finanziamento, la banca valuta attentamente il profilo del debitore per stabilire se concedere o meno il prestito. Spesso vengono coinvolte altre figure oltre al debitore stesso, come il garante o il cointestatario, che si pongono come garanzia accessoria per la banca. Ma quali sono le differenze tra queste figure? Cerchiamo di fare chiarezza.

Il garante: colui che si fa carico del debito altrui

Il garante è una persona fisica o giuridica che si impegna nei confronti della banca a pagare il debito contratto da un altro soggetto, il debitore principale, qualora quest’ultimo si trovasse nell’impossibilità di saldarlo.

Il suo ruolo è quello di fornire una garanzia supplementare alla banca, che in questo modo può concedere il finanziamento con maggiore tranquillità, sapendo di poter rivalersi sul garante in caso di insolvenza del debitore.

I requisiti per essere garante

Per poter ricoprire il ruolo di garante, il soggetto deve possedere alcuni requisiti, come ad esempio:

Essere economicamente solido e possedere un reddito dimostrabile, per fornire rassicurazioni alla banca sulla capacità di assolvere all’impegno di garanzia in caso di necessità.

– Godere della piena capacità di agire. I minorenni, ad esempio, non possono fungere da garanti.

Le responsabilità del garante

La responsabilità del garante è di tipo sussidiario rispetto a quella del debitore principale. Ciò significa che la banca può rivalersi sul garante solo nel caso in cui il debitore non sia in grado di pagare il debito contratto.

Il garante dunque non è tenuto ad adempiere l’obbligazione se il debitore è solvibile e provvede regolarmente al pagamento delle rate.


Il cointestatario: comproprietario del rapporto bancario

Il cointestatario è una figura diversa dal garante. Mentre quest’ultimo fornisce una garanzia accessoria senza essere direttamente coinvolto nel rapporto di debito, il cointestatario è a tutti gli effetti comproprietario del rapporto con la banca insieme al debitore principale.

Di solito il cointestatario viene aggiunto al rapporto bancario (conto corrente, mutuo, finanziamento etc.) per rafforzare la posizione del richiedente agli occhi dell’istituto di credito.

Diritti e doveri del cointestatario

Il cointestatario, essendo contitolare del rapporto con la banca, gode di una serie di diritti, come la facoltà di effettuare versamenti e prelievi, richiedere estratti conto, blocco della carta di debito in caso di smarrimento, e così via.

Ma è anche soggetto a determinati doveri. In particolare, il cointestatario è responsabile in solido con il debitore principale per il pagamento di quanto dovuto alla banca. Ciò significa che l’istituto può rivalersi indifferentemente su entrambi i contitolari per il saldo del debito.

Differenze con il garante

A differenza del garante, quindi, il cointestatario è pienamente coinvolto nel rapporto con la banca e non ha una responsabilità sussidiaria, ma solidale. Può essere chiamato a rispondere del debito anche se il debitore principale è perfettamente in grado di adempiere alle proprie obbligazioni.

Differenze tra garante e cointestatario

Abbiamo visto che garante e cointestatario sono figure diverse, con responsabilità e gradi di coinvolgimento nel rapporto bancario differenti. Proviamo a riassumere i tratti distintivi:

– Il garante non è intestatario del rapporto bancario e non può effettuare operazioni sul conto corrente o finanziamento. Il cointestatario è invece contitolare a tutti gli effetti.

– La responsabilità del garante scatta solo se il debitore non è in grado di pagare il suo debito. Il cointestatario è responsabile in solido indipendentemente dalla solvibilità del debitore.

– Il garante fornisce una garanzia accessoria alla banca. Il cointestatario serve a rafforzare la posizione del debitore principale agli occhi dell’istituto di credito.

– La banca può rivalersi sul garante solo dopo aver tentato di recuperare le somme dovute dal debitore principale. Con il cointestatario invece può rivolgersi indifferentemente all’uno o all’altro per ottenere il pagamento.

– Il garante non ha piena visibilità sui movimenti del rapporto bancario, al contrario del cointestatario che può richiedere estratti conto e operare sul conto.

In sintesi, garante e cointestatario hanno responsabilità e prerogative diverse all’interno del rapporto con la banca. È importante conoscere tali differenze quando si richiede un finanziamento.

Dal punto di vista normativo, la distinzione tra le due figure è sancita in particolare dagli articoli 1938 e 1292 del Codice Civile.

L’articolo 1938 stabilisce che “il fideiussore è obbligato in solido con il debitore principale al pagamento del debito”. Ciò significa che la banca può rivalersi indifferentemente su entrambi.

L’articolo 1292 invece precisa che “il debitore principale deve essere preventivamente escusso” prima che il creditore (la banca) possa rivolgersi al garante. Quest’ultimo è tenuto a pagare solo se il debitore principale non può saldare il suo debito.

Anche la giurisprudenza ha più volte ribadito le differenze tra le due figure. Ad esempio, la Cassazione ha sancito che la banca non può addebitare al garante le rate non pagate da un mutuatario senza prima dimostrare che il debitore principale è insolvente (Cass. n. 2366/1999).

Per il cointestatario invece vige la responsabilità solidale ex art. 1292 c.c., per cui la banca si può rivalere su di lui anche se il debitore principale è perfettamente in grado di adempiere alle proprie obbligazioni (Cass. n. 13947/2007).

In conclusione, le pronunce della Cassazione confermano la diversa natura giuridica delle due figure: il garante ha una responsabilità sussidiaria e successiva a quella del debitore; il cointestatario è invece obbligato in solido sin dall’origine del rapporto.

Il coobbligato in un prestito

Oltre a garante e cointestatario, c’è un’altra figura che può essere coinvolta in un finanziamento: il coobbligato.

Il coobbligato è colui che si impegna insieme al debitore principale a restituire il prestito. La sua posizione è dunque molto simile a quella del cointestatario.

Responsabilità solidale del coobbligato

Come per il cointestatario, anche per il coobbligato vige il principio della responsabilità solidale. Ciò significa che il finanziatore può pretendere il pagamento del debito indifferentemente dal debitore principale o dal coobbligato.

Entrambi sono tenuti all’adempimento dell’obbligazione nei confronti della banca. Se il debitore principale non paga, il finanziatore può rivalersi direttamente sul coobbligato.

Differenze con il garante

Rispetto alla figura del garante, il coobbligato è dunque maggiormente coinvolto nel rapporto di finanziamento. La sua responsabilità non è sussidiaria come nel caso del garante, ma solidale.

Il finanziatore non deve preventivamente escutere il debitore principale, ma può rivolgersi direttamente al coobbligato per ottenere quanto dovuto.

Quando serve il coobbligato

Spesso la presenza di un coobbligato viene richiesta dalla banca quando il debitore principale non possiede requisiti di reddito o patrimoniali sufficienti per ottenere il finanziamento. Il coinvolgimento di un coobbligato rafforza il merito creditizio complessivo.

In estrema sintesi, il coobbligato ha gli stessi doveri del cointestatario nei confronti dell’istituto finanziatore, ossia la responsabilità solidale per il pagamento del prestito.

Con questa ultima figura termina il nostro excursus nel mondo dei prestiti, le informazioni acquisite con questa lettura, ti daranno maggiore tranquillità e capacità di gestire con oculatezza i tuoi rapporti con gli istituti di credito.

Di Alessandro Garoffi

Scrivo un blog sulle mie cose preferite e condivido i piccoli momenti della mia vita che mi rendono felice. La vita è troppo breve per non divertirsi.